7.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 203/29


Articolo 70

La Commissione, nei limiti previsti dal bilancio della Comunità, può intervenire finanziariamente, alle condizioni da essa stabilite, nelle campagne di ricerche minerarie sui territori degli Stati membri.

La Commissione può rivolgere agli Stati membri raccomandazioni intese a sviluppare la ricerca e la coltivazione mineraria.

Gli Stati membri sono tenuti a inviare alla Commissione una relazione annuale riguardante lo sviluppo della ricerca e della produzione, le riserve probabili e gli investimenti minerari in atto o in progetto sui loro territori. Tali relazioni sono sottoposte al Consiglio unitamente al parere della Commissione specie per quanto concerne il seguito dato dagli Stati membri alle raccomandazioni ad essi rivolte in virtù del comma precedente.

Qualora il Consiglio, investito dalla Commissione, constati a maggioranza qualificata che, nonostante l'esistenza di possibilità di estrazione che appaiono economicamente giustificate a lungo termine, le misure adottate per le ricerche e l'incremento della coltivazione mineraria continuano ad essere sensibilmente insufficienti, si considera che lo Stato membro interessato, fino a quando non avrà posto rimedio a tale situazione, abbia rinunciato, per sé stesso e per i suoi cittadini, al diritto di uguale accesso alle altre risorse interne della Comunità.